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PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Le vedove/i, il cui coniuge sia andato in pensione entro la data del 31 dicembre 1994, indipendentemente dalla data del decesso, hanno diritto alla determinazione del trattamento pensionistico di reversibilita' nel modo seguente:
- 60 della base pensionabile di cui godeva in vita il marito;
- 100 dell'indennita' integrativa speciale, come percepita in vita.
Questa, in sintesi, e' la decisione presa da Giudici della Corte dei Conti, (su un ricorso patrocinato da Consulenti Legali della Nostra Associazione) chiamati a risolvere la questione di massima posta su una erronea valutazione dell' INPDAP che riconosce alla vedova/o l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale o contingenza, conglobata con la pensione, goduta in vita dal coniuge. Pertanto l'INPDAP liquida alla vedova/o una cifra inferiore a quanto realmente dovuta.
Si tratta di differenze che consistono nel vedersi liquidare dall’INPDAP a ricorso vinto le somme non percepite (arretrati) con interessi Legali e rivalutazione monetaria, per diverse migliaia di Euro, con un aggiornamento consistente della pensione.
Le motivazioni suesposte appaiono quindi piu' che sufficienti a legittimare il ricorso attraverso il patrocinio di Consulenti legali alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti per veder riconosciuto a favore delle vedove/i, che rientrano nel caso prospettato in questo articolo, il diritto ad ottenere la I.I.S (o contingenza) per intero.
Per maggiori informazioni o per dare mandato al recupero delle somme, e' possibile rivolgersi alla segreteria dell'Associazione Nazionale Assistenza Pensionati.

Se non sei interessato personalmente, dai questo comunicato a chi e' nelle condizioni sopra riportate.

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